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La previdenza professionale (LPP)
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPP è la forma abbreviata per legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La legge, entrata in vigore nel 1985, regola la previdenza professionale, ossia il 2° pilastro del sistema a tre pilastri della previdenza svizzera. La previdenza professionale comprende tutte le misure collettive che consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il loro tenore di vita abituale al verificarsi di un evento assicurato come la vecchiaia, il decesso o l'invalidità, nonché le prestazioni dell'AVS e dell'AI (1° pilastro). A differenza del 1° pilastro, nel 2° pilastro viene risparmiato per ogni persona assicurata un proprio capitale di vecchiaia, che genera interessi.
Assicurazione obbligatoria
La LPP obbligatoria
Poiché il 2° pilastro è una previdenza professionale, sono assicurati i collaboratori che guadagnano almeno CHF 21'510 all'anno. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età sono assicurati contro i rischi di decesso e invalidità, dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età sono assicurati anche contro la vecchiaia. Il salario di CHF 21'510 segna in questo senso la soglia d'entrata per l'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP. È tuttavia assicurata solo la parte del salario annuo tra CHF 3585 e CHF 60'945 compresi. Questa parte è denominata salario coordinato o salario ai sensi della LPP. Se il salario coordinato fosse inferiore a CHF 3585 all'anno, questo importo viene comunque assicurato.
Salario sovraobbligatorio
Ai sensi della LPP, il datore di lavoro che impiega un dipendente soggetto all'assicurazione obbligatoria deve costituire o aderire a una cassa pensioni. La parte di salario superiore alla LPP obbligatoria di CHF 60’945 non è coperta dall'assicurazione ai sensi di legge, ma può essere coperta dalla rispettiva cassa pensioni come parte sovraobbligatoria.
Maggiori informazioni sulle casse pensioni sono disponibili qui.
Lavoratori indipendenti
I lavoratori indipendenti possono stipulare un'assicurazione volontaria tramite un'assicurazione di associazione o una fondazione istituto collettore LPP. Se non lo fanno, hanno la possibilità di pagare contributi più elevati nel pilastro 3a rispetto ai dipendenti soggetti all'AVS. Nel 2021, l'importo massimo di versamento ammissibile è pari al 20% del reddito e al massimo a CHF 34’416 all'anno.
Prestazioni assicurative
Rendita di vecchiaia
Il capitale di vecchiaia nel 2° pilastro viene accumulato grazie agli accrediti per la vecchiaia annuali fino al pensionamento. Di norma, il dipendente e il datore di lavoro subentrano ciascuno per la metà della somma. L'importo degli accrediti di vecchiaia aumenta gradualmente con l'età. Mentre tra i 25 e i 34 anni nel 2° pilastro viene versato solo il 7 per cento del salario LPP, la percentuale è del 18 per cento a partire dai 55 anni fino al pensionamento. Questo capitale di vecchiaia è remunerato fino al pensionamento a un tasso d'interesse fissato annualmente dal Consiglio federale (attualmente pari all'uno per cento).
Al raggiungimento dell'età pensionabile – 65 anni per gli uomini e 64 per le donne – il capitale di vecchiaia viene solitamente versato sotto forma di rendita. L'importo della rendita viene calcolato utilizzando l'aliquota di conversione, pari attualmente al 6,8 per cento. Un patrimonio di vecchiaia di CHF 100'000 si traduce quindi in una rendita annuale di CHF 6'800. Sono inoltre assicurate una rendita per coniugi e una rendita per figli di pensionati.
Prestazioni di rischio: rendita per superstiti e invalidi
Oltre alla parte di risparmio, nella previdenza professionale è assicurata anche una parte di rischio. L'assicurazione per i rischi copre le prestazioni in caso d'invalidità e decesso e decorre dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età.
In caso di incapacità di guadagno, una rendita d'invalidità viene versata dopo un periodo d'attesa di dodici mesi. L'importo della rendita è costituito dal capitale di vecchiaia esistente e dagli accrediti per la vecchiaia futuri (ma senza interessi). Tale importo viene moltiplicato con l'aliquota di conversione LPP in vigore al momento. Le persone che presentano un’incapacità di guadagno sono esonerate dall'obbligo di versare ulteriori contributi, ma rimangono assicurate in caso di decesso.
In caso di decesso, il coniuge superstite o il partner registrato ha diritto al 60 per cento dell'intera rendita d'invalidità se deve provvedere al sostentamento di un figlio o ha più di 45 anni e il matrimonio o l’unione registrata fossero durati almeno cinque anni. I figli hanno inoltre diritto a una rendita per figli, che ammonta al 20% dell'intera rendita d'invalidità.
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