Cassa pensioni

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La previdenza professionale

In Svizzera la previdenza professionale costituisce il 2º pilastro nel sistema a tre pilastri della Svizzera. Viene regolamentata dalla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in breve LPP. La previdenza professionale comprende tutte le misure collettive che consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il loro tenore di vita abituale al verificarsi di un evento assicurato come la vecchiaia, il decesso o l'invalidità, nonché le prestazioni dell'AVS e dell'AI (1° pilastro). A differenza del 1° pilastro, nel 2° pilastro viene risparmiato per ogni persona assicurata un proprio capitale di vecchiaia, che genera interessi. Ai sensi della LPP, la previdenza di vecchiaia aziendale è finanziata nell’ambito di una procedura di copertura del capitale, il che significa che ognuno risparmia e paga direttamente per le proprie prestazioni, mentre il datore di lavoro subentra per almeno la metà dei contributi. Ai sensi della LPP, il datore di lavoro che impiega un dipendente soggetto all'assicurazione obbligatoria deve costituire o aderire a un istituto di previdenza (cassa pensioni).

Quadro storico

Le prime casse pensioni vennero fondate già oltre cento anni fa. Tuttavia, l’adesione era ancora facoltativa ed era disponibile solo per i dipendenti, i cui datori di lavoro lo consentissero. L'AVS è stata introdotta nel 1948; ma la previdenza professionale venne inclusa nella Costituzione solo nel 1972, mentre la LPP entrò in vigore nel 1985.

Istituti previdenziali nell’ambito della previdenza professionale

Gli istituti previdenziali ai sensi della LPP sono di norma organizzati secondo il diritto privato e hanno la forma giuridica di una fondazione. Gli istituti previdenziali dei datori di lavoro pubblici come autorità, amministrazioni, imprese statali e comunità sono generalmente organizzati secondo il diritto pubblico.

Le grandi imprese gestiscono di solito una propria cassa pensioni aziendale con il proprio piano pensionistico specifico, che gestisce i rispettivi contributi, prestazioni e patrimonio. Tuttavia in Svizzera sono presenti anche circa 100 cosiddette fondazioni collettive. Una fondazione collettiva consiste nella fusione di diverse società allo scopo di adempiere congiuntamente ai rispettivi obblighi previdenziali. Una fondazione collettiva dispone di norma di un proprio regolamento per ogni impresa affiliata, che viene adattato alle esigenze dell'impresa stessa.

Obblighi contributivi ai sensi della LPP

La LPP definisce le prestazioni minime per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità. Gli istituti previdenziali sono liberi di andare oltre il minimo previsto dalla legge. Si tratta quindi di prestazioni sovraobbligatorie. La legge lascia fondamentalmente agli istituti previdenziali la questione della corretta organizzazione, configurazione e finanziamento di queste prestazioni nel regime obbligatorio, come in quello sovraobbligatorio.

Il regime obbligatorio ai sensi della LPP

Poiché il 2° pilastro altro non è che una previdenza professionale, sono assicurati i dipendenti che guadagnano almeno CHF 21'330 all'anno. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età sono assicurati contro i rischi di decesso e invalidità; dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età sono assicurati anche contro la vecchiaia. Il salario di CHF 21'330 segna in questo senso la soglia d'entrata per l'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP. È tuttavia assicurata solo la parte del salario annuo tra CHF 24'885 e CHF 85'320 compresi. Questa parte è denominata salario coordinato o salario LPP. Se il salario coordinato fosse inferiore a CHF 3555 all'anno, questo importo è comunque assicurato.

Normalmente, il dipendente e il datore di lavoro subentrano ognuno per la metà nei contributi annuali versati a favore della cassa pensioni. L'importo degli accrediti di vecchiaia aumenta gradualmente con l'età. Mentre tra i 25 e i 34 anni nel 2° pilastro viene versato solo il 7 per cento del salario LPP, la percentuale è del 18 per cento a partire dai 55 anni fino al pensionamento. Questo capitale di vecchiaia viene remunerato fino al momento del pensionamento a un tasso d'interesse fissato annualmente dal Consiglio federale (attualmente pari all'un per cento).

Ogni anno le dipendenti e i dipendenti ricevono informazioni su diritti alle prestazioni, salario coordinato, aliquota contributiva, patrimonio di vecchiaia e prestazione regolamentare di uscita (prestazione di libero passaggio) sotto forma di estratto della cassa pensioni. Viene riportata altresì la parte sovraobbligatoria (versamento dei contributi per la quota salariale che supera il limite di CHF 85'320 ai sensi della LPP), che non dev’essere investita almeno al tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale e che non è nemmeno soggetta al tasso di conversione del 6,8 per cento prescritto ai sensi di legge. Inoltre, vengono menzionate eventuali lacune previdenziali che potrebbero essere coperte tramite un riscatto nella CP.

Prestazioni assicurative

Rendita di vecchiaia

Al raggiungimento dell'età pensionabile – 65 anni per gli uomini e 64 per le donne – il capitale di vecchiaia viene solitamente versato sotto forma di rendita. Per la parte obbligatoria ai sensi della LPP l'importo della rendita viene calcolato utilizzando l'aliquota di conversione, pari attualmente al 6,8 per cento. Un patrimonio di vecchiaia di CHF 100'000 si traduce quindi in una rendita annuale di CHF 6'800. Sono inoltre assicurate una rendita per coniugi e una rendita per figli di pensionati.

Tuttavia i patrimoni presso le casse pensioni possono essere percepiti anche, in tutto o in parte, sotto forma di capitale. I vantaggi e gli svantaggi di entrambe le varianti sono molteplici e la decisione dipende anche, non da ultimo, dall'aspettativa di vita, dalla flessibilità, dal livello e dalla sicurezza del reddito, dalla protezione dei superstiti e dal rischio di longevità. È meglio consultare tempestivamente uno specialista indipendente per trovare la soluzione ottimale per voi.

Prestazioni di rischio: rendita per superstiti e invalidi

Oltre alla parte di risparmio, nella previdenza professionale delle casse pensioni è assicurata anche una parte di rischio. L'assicurazione per i rischi copre le prestazioni in caso d'invalidità e decesso e decorre dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età. In caso di incapacità di guadagno, una rendita d'invalidità viene versata dopo un periodo d'attesa di dodici mesi. L'importo della rendita è costituito dal capitale di vecchiaia esistente e dagli accrediti per la vecchiaia futuri (ma senza interessi). Tale importo viene moltiplicato con l'aliquota di conversione LPP in vigore al momento. Le persone che presentano un’incapacità di guadagno sono esonerate dall'obbligo di versare ulteriori contributi, ma rimangono assicurate in caso di decesso.

In caso di decesso, il coniuge superstite o il partner registrato ha diritto al 60 per cento dell'intera rendita d'invalidità se deve provvedere al sostentamento di un figlio o ha più di 45 anni e il matrimonio o l’unione registrata fossero durati almeno cinque anni. I figli hanno inoltre diritto a una rendita per i figli, che ammonta al 20% dell'intera rendita d'invalidità.

Possibilità di prelievo anticipato

I collaboratori che cessano il rapporto di lavoro hanno diritto al patrimonio di vecchiaia già accumulato, noto anche come prestazione di libero passaggio. Di norma, questo viene trasferito direttamente all’istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro. Se non viene intrapresa alcuna nuova attività lavorativa, il denaro viene trasferito su un conto di libero passaggio, dove rimane depositato fino al regolare pensionamento.

Il versamento di una parte o di tutto il capitale di previdenza prima del raggiungimento dell'età di pensionamento è possibile solo nei seguenti casi:

  • Prelievo per l'acquisto di proprietà abitativa a uso proprio (promozione della proprietà d'abitazioni – PPA)
  • Abbandono definitivo della Svizzera. Eccezione: in caso ci si stabilisca in un paese dell'UE o dell'AELS, può essere versata solo la parte sovraobbligatoria
  • Avvio di un’attività lucrativa indipendente

Un prelievo anticipato per la promozione della proprietà di abitazioni può avere luogo solo ogni cinque anni. L'intero patrimonio di vecchiaia può essere prelevato fino all'età di 50 anni, dopodiché il prelievo è limitato. Di norma, l'importo prelevato in anticipo dev’essere riversato nella cassa pensioni in caso di vendita dell'immobile. Il prelievo anticipato riduce altresì la rendita di vecchiaia e la rendita d'invalidità e per i superstiti. In alternativa, il capitale può pertanto solo essere costituito in pegno e non versato.

Criteri d'investimento delle casse pensioni

Le casse pensioni in Svizzera operano secondo il sistema della capitalizzazione. A differenza del primo pilastro, l'AVS, la rendita degli attuali pensionati non viene versata con i contributi dei dipendenti odierni (il cosiddetto sistema di ripartizione), bensì ogni assicurato ha un proprio conto rendita, di cui può individuare il saldo attuale in qualsiasi momento attraverso il suo certificato di previdenza. La relativa cassa pensioni investe il capitale versato delle persone assicurate sul mercato dei capitali e genera interessi. In questo senso si effettua una distinzione tra il rendimento necessario (il rendimento che dev’essere generato col capitale per mantenere il grado di copertura richiesto della cassa) e il rendimento target (il rendimento mirato per costituire riserve). L’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) definisce in questo senso le disposizioni in materia d'investimento a cui le casse pensioni devono attenersi. Questi criteri vengono raffinati tramite il rispettivo regolamento delle singole casse pensioni.

Tuttavia, nell'attuale contesto di bassi tassi d'interesse, le casse pensioni hanno sempre più problemi a trovare forme d'investimento a basso rischio che garantiscano solo il raggiungimento del rendimento necessario. Altri problemi attuali delle casse pensioni sono soprattutto di natura demografica: l'età media della popolazione è in aumento, il che prolunga la durata media per percepire la rendita e quindi si accresce il fabbisogno di capitale delle casse pensioni. Inoltre, la piramide demografica sta cambiando e il rapporto tra occupati e pensionati si sta spostando verso i pensionati, il che comporta analogamente un maggiore fabbisogno di capitale. Per la politica, questi problemi si traducono in un'acuta necessità di riforme – le modifiche del sistema pensionistico sono attualmente in fase di discussione.

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